Legge regionale 2 febbraio 2023, n. 1.
Bando per la concessione di incentivi a persone fisiche, a
sostegno delle spese per l’acquisto e l’installazione di impianto
fotovoltaico e di accumulo di energia elettrica
1. FINALITÀ E OBIETTIVI ............................................................................................................................ 1
2. DEFINIZIONI .......................................................................................................................................... 1
3. DOTAZIONE FINANZIARIA .................................................................................................................... 2
4. CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO E INTERVENTI FINANZIABILI ...................................................... 2
5. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA ...................................................................................................... 3
6. CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO ......................................................................................................... 4
7. SPESE AMMISSIBILI .............................................................................................................................. 4
8. SPESE NON AMMISSIBILI ..................................................................................................................... 5
9. COME PRESENTARE LA DOMANDA ..................................................................................................... 5
10. PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ........................................................................ 6
11. TERMINI E MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO ................................... 6
12. COMUNICAZIONI ................................................................................................................................. 6
13. CONTROLLI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO ....................................................................................... 7
14. DECADENZA E RINUNCIA ..................................................................................................................... 7
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ................................................................................................ 7
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .................................................................................................. 7
17. RINVII .................................................................................................................................................... 7
18. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI ................................................................................... 8
19. DISPOSIZIONI FINALI ........................................................................................................................... 8
1. FINALITÀ E OBIETTIVI
Con il presente Bando - in forza dell’articolo 4 legge regionale 2 febbraio 2023, n.1 (Incentivi per la
diffusione di fonti energetiche rinnovabili), la Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito, Regione) al fine di
promuovere la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, concede incentivi per l’acquisto e
installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia elettrica, realizzati a servizio di unità
immobiliari a uso residenziale situati nel territorio regionale.
2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente bando si fa riferimento alle seguenti definizioni:
Capacità del sistema di accumulo: è il valore nominale di energia che il sistema di accumulo è in grado
di assorbire e di rilasciare, espressa in kWh.
Comunicazione Unica al Distributore: ai sensi della delibera Arera n. 315/2020, documento con cui si
segnala al proprio distributore di rete la presenza di un impianto di generazione di energia elettrica (per
impianti di potenza fino a 800 W).
Dichiarazione di conformità: documento previsto all’allegato I di cui all’art. 7 del decreto 22 gennaio
2008 n. 37, in cui si dichiara la conformità dell’impianto alla regola dell’arte.
Impianto fotovoltaico: un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta, a tal fine,
l'energia della radiazione solare mediante l’effetto fotovoltaico. I dispositivi in grado di convertire
l'energia solare in energia elettrica sono i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente
preassemblati a formare un pannello fotovoltaico.
Impianto fotovoltaico di potenza inferiore 800 W: è un impianto di produzione di potenza attiva
nominale inferiore a 800 W. Rientrano in tale definizione anche gli impianti di produzione “plug and
play”.
Impianto fotovoltaico “plug and play”: impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di
elettricità, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dedicata e
visivamente identificabile rispetto alle altre prese all’interno dell’impianto elettrico dell’utente (ove
l’installatore qualificato ha previsto un circuito dedicato in partenza dal quadro di distribuzione).
L’impianto Plug & Play è comprensivo di inverter connesso in rete e certificato ai sensi della norma CEI
0-21:2022-03.
Inverter: apparecchiatura tipicamente statica impiegata per la conversione della corrente continua in
corrente alternata monofase o trifase.
Sistema di accumulo: insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale
ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con
la rete di distribuzione. Il sistema di accumulo (anche indicato come Energy Storage System, ESS) può
essere integrato o meno con un generatore/impianto di produzione. In caso di sistema di accumulo
elettrochimico, i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale
dell’energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e
alternata e i sistemi di controllo delle batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali
componenti possono essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni
all’interno dell’impianto di Utente (ai sensi della norma CEI 0-21:2022-03).
Potenza dell’impianto fotovoltaico: la potenza nominale dell’impianto realizzato, espressa in kW, data
dalla somma della potenza dei singoli moduli fotovoltaici che lo compongono.
Costo dell’intervento: si intende la spesa complessivamente sostenuta documentata da fatture intestate o
cointestate al soggetto che ha presentato la domanda di incentivo, al lordo di eventuali incentivi o detrazioni,
sostenuto a partire dal 1° novembre 2022.
Interventi finanziabili: acquisto e installazione di impianto fotovoltaico e di accumulo di energia
elettrica.
Intestatario documentazione tecnica: soggetto indicato nella dichiarazione di conformità o nella
Comunicazione Unica al Distributore.
IOL: Istanze on line, applicativo informatico predisposto da Insiel S.p.A., da utilizzare per la presentazione
delle domande di incentivo e per la rendicontazione della spesa.
Realizzazione dell’intervento: si intende la conclusione dei lavori certificata dalla dichiarazione di conformità
dell’impianto. L’intervento deve risultare concluso, ai fini del procedimento contributivo, alla data della
dichiarazione di conformità, successiva al 31 ottobre 2022.
Richiedente: soggetto che propone istanza di incentivo per il sostegno agli interventi finanziati dalla L.R.
1/2023 a servizio di unità immobiliari ad uso residenziale situate nel territorio regionale, che risulti
proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento formalmente riconosciuti in un atto
registrato, sulla medesima unità e che corrisponde almeno ad uno dei soggetti indicati in fattura o
documenti equivalenti.
Spese ammissibili: sono le spese, sostenute a partire dal 1° novembre 2022, da prendere a riferimento per il
calcolo del contributo, come specificate al punto 7.
Unità immobiliare: ai sensi del decreto Ministero delle Finanze n. 28/1998 l’unità immobiliare è costituita
da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello
stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
Conto Energia: programma di incentivazione per impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica,
promosso con decreti ministeriali del Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gestito dal GSE.
Gestore dei Servizi Energetici (GSE): società per azioni, interamente partecipata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che eroga gli incentivi destinati alla produzione elettrica da fonti
rinnovabili.
POD (Point of Delivery): punto di connessione, oppure “punto di consegna" o "punto di prelievo", è
rappresentato da un codice alfanumerico di 14 caratteri attribuito da Terna S.p.A.; è utilizzato per
identificare il punto fisico di prelievo e/o di immissione di energia elettrica nelle reti elettriche di
distribuzione e trasmissione ed è indicato sulla bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica. Deve
trattarsi di fornitura ad uso residenziale.
Primo Conto Energia: il primo programma di incentivi per il solare fotovoltaico definito con decreti
interministeriali del 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
Regolamento di esercizio: è il contratto stipulato con il distributore della rete elettrica per poter
allacciare un impianto di produzione di energia elettrica (fotovoltaico) alla rete di distribuzione.
Regole Tecniche: procedure definite dal GSE per l’attuazione delle disposizioni di ARERA, riportate nel
testo “Regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di sistemi di accumulo
di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e s.m.i.”,
GSE, 22 gennaio 2021.
Scambio sul posto: servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile
all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e
consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
I bandi in attuazione della L.R. 1/2023 hanno complessivamente una dotazione finanziaria di 100 milioni di
euro a valere sull’esercizio 2023 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni
2023-2025.
Con avviso pubblicato sulla pagina internet https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famigliacasa/casa/FOGLIA23/ viene data comunicazione dell’esaurimento delle risorse.
Alle domande non finanziate può essere data copertura con eventuali ulteriori risorse.
Le domande dei bandi attivati ai sensi della L.R. 1/2023 saranno finanziate in ordine cronologico in relazione
alla dotazione complessiva del finanziamento.
4. CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO E INTERVENTI FINANZIABILI
Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi a fondo perduto nella misura non superiore al 40 per cento
del costo totale dell’intervento (sostenuto a partire dal 1° novembre 2022) per cui è richiesto l’incentivo, con
riferimento alle spese ritenute ammissibili e secondo i seguenti limiti per ciascuna tipologia di intervento:
Tipologie di intervento ammesse a
finanziamento
COSTO MASSIMO
RICONOSCIBILE IN
FUNZIONE DEL COSTO
SOSTENUTO (al lordo di
incentivi e detrazioni)
INCENTIVO MASSIMO
CONCEDIBILE (40% DEL
COSTO MASSIMO
RICONOSCIBILE)
A1
impianto fotovoltaico con connessione
in bassa tensione (uguale o superiore a
800 W)
fino a € 3.000,00 per kW
di potenza dell’impianto
fotovoltaico fino ad un
massimo di € 18.000,00
fino a € 1.200,00 per kW di
potenza dell’impianto
fotovoltaico fino ad un
massimo di € 7.200,00
A3
impianto fotovoltaico con potenza di
sistema inferiore a 800 W (compresi
anche impianti plug and play)
Fino ad un massimo di €
1.720,00 ad impianto
Fino ad un massimo di €
688,00 ad impianto
B1 sistema di accumulo connesso a
impianto fotovoltaico nuovo o esistente
Fino a € 1.130,00 per kWh
di capacità di accumulo
fino ad un massimo di €
13.560,00
Fino a € 452,00 per kWh di
capacità di accumulo fino ad
un massimo di € 5.424,00
In caso di obbligo di utilizzo di pannelli fotovoltaici pigmentati o coppi fotovoltaici, a seguito di specifiche
prescrizioni da parte delle Amministrazioni competenti o della Soprintendenza, si applicano i seguenti limiti:
CONTRIBUTO MASSIMO PER INTERVENTO CON PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA O DI
ALTRE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI
TIPOLOGIE AMMESSE A
FINANZIAMENTO
COSTO MASSIMO
RICONOSCIBILE IN
FUNZIONE DEL COSTO
SOSTENUTO (al lordo di
incentivi e detrazioni)
INCENTIVO MASSIMO
CONCEDIBILE (40% DEL
COSTO MASSIMO
RICONOSCIBILE)
A1
impianto fotovoltaico con
connessione in bassa tensione
(uguale o superiore a 800 W)
Fino a € 3.600,00 per kW di
potenza dell’impianto
fotovoltaico fino ad un
massimo di € 21.600,00
Fino a € 1.440,00 per kW di
potenza dell’impianto
fotovoltaico fino ad un
massimo di € 8.640,00
5. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
Possono partecipare al presente bando le persone fisiche residenti nel territorio regionale al momento
della domanda proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento formalmente riconosciuti in
un atto registrato riferito all’unità immobiliare ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato
l’intervento e che sono intestatarie o cointestatarie delle fatture relative al medesimo intervento.
Gli interventi devono essere realizzati ai sensi dell’articolo 4 del presente bando a servizio di unità
immobiliari ad uso residenziale aventi categorie catastali da A1 a A9 e A11, situate nel territorio regionale.
L’atto di proprietà o relativo ai diritti reali o personali di godimento riferito all’unità immobiliare ad uso
residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento deve essere stato registrato in data
antecedente a quella di presentazione della domanda.
Ciascuna persona fisica può presentare domanda per una sola unità immobiliare. Per la stessa unità
immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista nel presente
bando. Le tipologie di interventi A1 e A3 sono tra loro alternative.
Nel caso in cui vengano presentate più domande di incentivo dalla stessa persona in relazione alla
medesima tipologia di intervento e unità immobiliare, od oltre i limiti indicati ai punti precedenti, sarà
ammessa la domanda presentata per prima in ordine cronologico.
Nel caso in cui si voglia rinunciare a una domanda già inoltrata, è necessario chiederne l’archiviazione
tramite comunicazione all’indirizzo pec territorio@certregione.fvg.it.
La presentazione della domanda per l’installazione di un sistema di accumulo, ai sensi del presente
bando, da parte di un soggetto già beneficiario dell’incentivo concesso ai sensi della L.R. 6 agosto 2019,
n. 13, articolo 5, commi da 25 a 27, costituisce rinuncia al suddetto incentivo, determinandone la revoca
ed eventualmente la restituzione ai sensi dell’articolo 49 della L.R. 7/2000, qualora già erogato, senza
ulteriori comunicazioni. È comunque ammessa l’installazione di un nuovo sistema di accumulo.
Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute
a partire dal 1° novembre 2022. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli
interventi e la documentazione di spesa ad essi relativa devono recare una data successiva al 31 ottobre
2022.
Non possono presentare domanda le persone fisiche che per lo stesso intervento hanno usufruito
dell’incentivo Superbonus previsto dall’articolo 119 D.L. 34/2020 (Decreto rilancio).
Non possono accedere all’incentivo i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea
in materia di aiuti di stato. Per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o
giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di
finanziamento.
6. CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO
L’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle
agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l’intervento
oggetto di incentivo ad eccezione:
- delle detrazioni fiscali in base al cosiddetto “Superbonus 110%”, di cui all’articolo 119 del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n.77;
- dei contributi regionali di carattere straordinario finalizzati all'acquisto e all'installazione di sistemi di
accumulo di energia elettrica, concessi ai sensi dall’articolo 5, commi da 25 a 27 della legge regionale 6
agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26).
Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo previsti per altri incentivi pubblici, in relazione ai
quali si rimanda alle normative di settore.
In particolare, si ricorda che in attuazione della deliberazione 574/2014/R/EEL dell’AEEGSI e delle Regole
Tecniche del GSE per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che
beneficiano degli incentivi di cui ai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (primo Conto Energia), l’installazione
di sistemi di accumulo non è compatibile con l’erogazione degli incentivi stessi. Tale condizione di
incompatibilità permane anche a seguito di interventi di potenziamento dell’impianto di produzione
fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, operanti in scambio sul posto e che beneficiano degli incentivi di cui al
primo Conto Energia, con la successiva installazione di un sistema di accumulo.
Non sono pertanto ammissibili interventi su impianti che abbiano fruito del Primo Conto Energia in scambio sul
posto.
Per la fruizione delle agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie, si invita a consultare la
documentazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate, cui è opportuno rivolgersi per eventuali dubbi
interpretativi. Informazioni sui benefici fiscali sono reperibili sulla pagina dedicata del sito dell’Agenzia
delle Entrate, al seguente indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodottieditoriali/guide-fiscali/agenzia-informa.
7. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a far data dal 1° novembre 2022 per gli interventi di cui
all’articolo 4.
Sono ammesse in particolare le spese relative all’acquisto e installazione degli impianti, i lavori correlati,
i sistemi per la gestione energetica e il monitoraggio dell’impianto, le spese tecniche, le spese di
istruttoria e di gestione della pratica, gli oneri di sicurezza sostenuti per l’intervento, comprensivi di I.V.A..
8. SPESE NON AMMISSIBILI
Ai sensi dell’articolo 31 della L.R. 7/2000 non sono ammissibili in ogni caso le spese documentate da
fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in
relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o da società rispetto alle quali il
richiedente abbia ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una
relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente.
Non sono ammissibili le spese documentate da fatture che non siano riconducibili alla realizzazione
dell’intervento finanziato individuato nella domanda o precedenti al 1° novembre 2022.
Non è ammissibile ogni spesa non specificata al punto 7.
9. COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di incentivo, deve essere presentata esclusivamente “on line” a pena di inammissibilità
attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card
o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta
Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità
Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni
riportate alla pagina internet https://www.spid.gov.it/richiedi-spid).
La procedura IOL sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 22 febbraio 2023 e fino alle ore
17.00 di martedì 15 novembre 2023.
Con provvedimento del Direttore centrale competente potrà essere disposta la sospensione dei termini
del presente bando nonché la sua riattivazione, in relazione all’entità della dotazione finanziaria anche
con riferimento alle procedure contabili di chiusura dell’anno finanziario.
È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene
automaticamente segnalata dal sistema informatico.
Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d’invio, attestata dalla ricezione della
mail di conferma, non vengono esaminate.
Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto
previsto nel presente bando.
L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo
non imputabile all’Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
Per presentare domanda è necessario essere in possesso della seguente documentazione, di data
uguale o successiva al 1° novembre 2022:
- dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (allegato I di cui all’art. 7 del decreto 22
gennaio 2008 n. 37) o, solo per gli impianti fino a 800 W comunicazione unica di cui alla deliberazione
ARERA 4 agosto 2020 n. 315/2020/R/EEL, qualora non in possesso di dichiarazione di conformità;
- fatture cartacee o corrispondenti all’originale conservato nel proprio cassetto fiscale o documenti
equivalenti contenenti le indicazioni identificative dell’intervento e del soggetto, intestate o
cointestate al beneficiario contenente l’indicazione delle forniture e dei lavori eseguiti e l’indicazione
dell’immobile a servizio del quale è stato eseguito l’intervento. Tutte le spese indicate nelle fatture
devono essere dettagliate per voci di costo. Le spese, laddove non specificato si intendono
comprensive dell’IVA.;
- quietanze di pagamento, con l’indicazione degli estremi delle fatture o dei documenti equivalenti. Le
ricevute dei bonifici da esibire devono essere definitivi, non verranno considerati ordinativi di bonifici;
- dichiarazione della ditta esecutrice, resa sul modello predisposto dalla Regione, attestante, tra l’altro,
la realizzazione dell’intervento, l’immobile ad uso residenziale a servizio del quale viene realizzato
l’intervento e i dati relativi agli impianti (da rendere obbligatoriamente per le tipologie A1 E B1);
Inoltre il richiedente dovrà essere in possesso della seguente documentazione:
- documentazione riportante le prescrizioni specifiche della Soprintendenza o di altre amministrazioni
competenti (solo in caso di obbligo di utilizzo di pannelli fotovoltaici pigmentati o coppi fotovoltaici) ;
- i proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento riferiti all’unità immobiliare ad uso
residenziale a servizio del quale viene realizzato l’intervento devono inoltre essere in possesso
dell’atto registrato in data antecedente a quella di presentazione della domanda.
Tutti i documenti da conservare devono essere leggibili, debitamente compilati e sottoscritti qualora
richiesto, nonché redatti in lingua italiana.
Resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione o della Tesoreria regionale, qualora i dati
indicati contenuti nell’istanza non siano corretti o sia mancata la comunicazione, nelle dovute forme, di
eventuali variazioni successive.
Per informazioni di natura tecnico informatica si invita a consultare le linee guida pubblicate alla pagina
internet https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/. È possibile,
inoltre, contattare: Insiel ai seguenti recapiti, precisando il nome dell’applicativo per cui si richiede
assistenza (IOL – Istanze OnLine o, se in merito al sistema di accreditamento, LOGIN FVG):
Service Desk Insiel: 800 098 788 (lun-ven 8.00 – 18.00)
per chiamate dall'estero o da telefono cellulare +39 040 06 49 013
e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it.
10. PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
Ai sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000, l’incentivo è assegnato attraverso il
procedimento a sportello. Al fine dell’istruttoria si considera la data e l’ora di trasmissione della domanda
in ordine cronologico tramite il sistema informatico IOL. Al fine di stabilire con precisione il momento
della presentazione della domanda, il sistema IOL tiene conto di data e ora (con frazioni di secondo) della
ricezione da parte del server regionale, attestata dalla protocollazione automatica.
Le risorse sono assegnate fino all’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
11. TERMINI E MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO
L’istruttoria delle domande è effettuata dal Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità
dell’abitare e le infrastrutture a servizio dell’istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio
della Regione.
La concessione ed erogazione dell’incentivo viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione della
domanda, nel limite delle risorse disponibili.
Il termine è sospeso per tutto il periodo in cui non è possibile operare sul bilancio regionale o in assenza
di risorse.
La Regione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari,
fissando i termini per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito
comporta la decadenza dal diritto all’incentivo.
12. COMUNICAZIONI
Il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell’abitare e le infrastrutture per l’istruzione
della Regione invierà tutte le comunicazioni ufficiali relative al presente bando, alla pec o all’indirizzo
specificato dal richiedente nella domanda.
Eventuali comunicazioni o avvisi inerenti al procedimento contributivo di cui alla presente domanda possono
essere inviati anche tramite messaggistica automatizzata ai recapiti in essa contenuti.
Ogni modifica relativa ai recapiti deve essere tempestivamente comunicata.
L’amministrazione regionale si ritiene libera da ogni obbligo laddove non siano comunicate variazioni di
recapiti, non siano ritirate le comunicazioni inviate con raccomandata o visualizzate se via pec.
La pubblicazione del finanziamento in un elenco, contenente il riferimento al numero di domanda
presentata, sul sito istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione e
liquidazione ai soggetti i cui interventi sono stati ammessi a incentivo.
La Regione, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva di effettuare nei confronti dei
soggetti beneficiari rilevazioni e/o acquisizione di dati a fini statistici e di monitoraggio in
relazione a consumi e produzione di energia conseguenti alla realizzazione degli interventi.
13. CONTROLLI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Ai beni oggetto di incentivo di cui al presente bando, si applica quanto stabilito dall’articolo 5 della L.R
1/2023.
Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, la Regione si riserva di effettuare controlli in loco e
sulla documentazione tecnico contabile-amministrativa di cui all’articolo 9 fino al 100% delle domande
ricevute.
Ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’amministrazione è autorizzata a sottoscrivere con l’Agenzia delle entrate o con altri enti accordi
per la messa a disposizione e il controllo dei dati raccolti e degli incentivi erogati.
Il beneficiario dell’incentivo regionale si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione
indicata al punto 9 per un periodo non inferiore a due anni decorrente dalla data del decreto di
liquidazione ed erogazione dell’incentivo e a consentire l’accesso all’impianto oggetto dell’incentivo
ai soggetti incaricati dall’Amministrazione regionale.
Nel caso in cui l’ispezione in loco non fosse possibile, o tutta o parte della documentazione di cui sopra non
fosse visionabile, o ne venisse accertata l’irregolarità o venisse accertata la mancata corrispondenza
dell’intervento realizzato rispetto a quanto dichiarato in domanda o documentato in sede di controllo, la
Regione dichiarerà la decadenza dal diritto all’incentivo con obbligo di restituzione della somma erogata
nonché degli interessi calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 49 della L.R. 7/2000, decorrenti dalla
data dell’erogazione dell’incentivo stesso.
Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, la Regione comunicherà al beneficiario le modalità per il
caricamento della documentazione elencata all’articolo 9, “on line” attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE”
(IOL).
La mancata presentazione di uno dei documenti elencati all’articolo 9 comporta la decadenza dal
beneficio ai sensi dell’articolo 14 del presente bando.
I beneficiari hanno l’obbligo di rispettare le condizioni poste nel bando e previste dalla normativa vigente per
la realizzazione degli interventi.
14. DECADENZA E RINUNCIA
La rinuncia all’incentivo o l’inosservanza delle disposizioni del bando relative all’ammissibilità della
domanda o comunque che sono sanzionate con la decadenza, determinano l’archiviazione della
domanda o la revoca del medesimo e l’obbligo alla restituzione delle somme erogate maggiorate degli
interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva
restituzione ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è indicato alla pagina internet:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa
aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/ 1
17. RINVII
1 Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/
Per quanto non previsto dal presente Bando, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000, alla
legge regionale 14/2002 e alla legge 241/1990.
18. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente bando è reperibile sul sito web della Regione, all’indirizzo
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/ ove sono indicati nominativi
e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.
19. DISPOSIZIONI FINALI
Con decreto del Direttore centrale competente da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata
al bando possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura
operativa attinenti il presente bando, nonché adottati eventuali schemi o modelli fac-simile.
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